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Author Archives: anna-b

  1. Superbonus 110%: proroga 2023

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    Sbloccate le risorse per la proroga del Superbonus 110% fino alla fine del 2023. Il via libera è arrivato grazie all’ok del Consiglio dell’Unione europea al PNRR italiano e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”

  2. Finanziaria 2021 novitá settore immobiliare

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    Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo, prorogati per tutto il 2021 con i “vecchi parametri”:
    Si fa presente che quest’agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L’agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importi, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro determinati limiti d’importo.

    Il Superbonus del 110% con conseguente detrazione IRPEF in cinque quote annuali di pari importo, prorogato fino al 30.06.2022 (per le spese pagate 2022 l’utilizzo potrà avvenire in quattro rate annuali di pari importo).

    Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, ´stato prorogato con i “vecchi parametri”:
    Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = Euro 96.000,00
    dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 48.000,00 di imposte risparmiate).

    L’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, é stato prorogato al 2021 con i “vecchi parametri”:
    Fino al 31.12.2021 = Euro 16.000,00 (tali spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF).
    Fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 8.000,00).

    Bonus facciata 90%:
    La detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e senza alcuna soglia limitativa, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (gli edifici devono essere ubicati in zona A –centri storici –o in zona B –totalmente o parzialmente edificate con certi indici di densità edificatoria) è applicabile anche nel 2021. Si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (come per esempio la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

    La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni:
    I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2021 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2021, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% (invariata rispetto al 2020) per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni.

    Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi turistiche:
    Modificando l’art. 4, DL 50/2017, in tema di locazioni brevi turistiche (per contratto di locazione, breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e per uso turistico), viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro apparta-menti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque o più appartamenti alla locazione breve turistica da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

    Il contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione abitativi:
    È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore (anche per-sona fisica privata) di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

    Il contributo:

    • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande telematiche presentate; attenzione che analogamente a simili agevolazioni concesse in passato, la percentuale di effettiva spettanza di tale massimo di Euro 1.200;
    • è riconosciuto nel limite annuo di Euro 1.200,00 per singolo locatore.
    • Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
  3. Assemblee tramite videoconferenza

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    Ai sensi dell’art. 66 comma 6 delle disposizioni di attuazione del CC vale:
    Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza

  4. Superbonus 110%

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    La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), apportando delle modifiche, in particolare anche per quanto riguarda la detrazione fiscale riguardante il superbonus edilizio del 110%.

    Facciamo presente che trattasi di un’agevolazione complessa, che in linea generale necessita dell’intervento di più soggetti/esperti/professionisti che si devono coordinare tra di loro, in particolare:

    • il progettista/tecnico (architetto, ingegniere, geometra, ecc.) che pianifica l’intervento;
    • l’impresa che esegue l’intervento (e tramite il proprio tecnico interno si coordina con i tecnici esterni);
    • i tecnici abilitati (sempre ingegnieri, architetti, ecc.) che rilasciano l’asseverazione tecnica (attestano il rispetto dei requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati);
    • l’esperto energetico che esegue l’invio delle comunicazioni all’ENEA e/o il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
    • l’esperto “contabile” che attribuisce il visto di conformità (in caso di cessione del credito d’imposta o in caso di sconto in fattura).


    Una fase preliminare di studio/coordinamento tra gli esperti di cui prima sarà decisiva ai fini della professionale esecuzione dell’intervento e per valutare fattibilità e convenienza economica.

    Qualora trattasi di condomini bisognerà convocare l’assemblea condominiale, illustrare ivi i diversi aspetti tecnici/fiscali/finanziari dell’intervento sulle parti comuni dell’edificio e richiederne l’approvazione (mediante un apposito decreto in fase di pubblicazione verrà probabilmente previsto che basterà la maggioranza semplice dei presenti qualora sia presente un numero di condomini che rappresenti almeno un terzo dei millesimi dell’edificio); già in tale delibera dovrebbe essere specificato l’intervento da effettuare, la relativa agevolazione fiscale da applicare, la modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale (compensazione/cessione/sconto in fattura), gli aspetti finanziari dell’intervento.

    Inoltre l’assemblea condominiale dovrà attribuire in tale sede l’incarico alla squadra dei professionisti che dovranno seguire l’intervento, nonché all’impresa/e esecutrice/i dell’intervento. A riguardo si stanno attivando apposite agenzie che riescono a seguire i condomini a 360 gradi in tutti gli ambiti dell’agevolazione 110%.

    Proprio per la complessità dell’intervento/relativi adempimenti è auspicabile che alcune imprese si specializzeranno ai fini di poter fornire al soggetto che esegue l’intervento il tutto con una procedura “chiavi in mano”.

    I soggetti che possono fruire della detrazione sono:

    • i condomini;
    • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo (al
    • massimo su due unità immobiliari, fermo restando la possibilità di fruire della
    • detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
    • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le
    • stesse finalità dei predetti istituti;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
    • ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione
    • sociale);
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori effettuati sugli
    • immobili adibiti a spogliatoio.


    Alla detrazione del 110% possono accedere le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari). I soggetti IRES e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale, possono accedere al bonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici e/o nel caso di unità anche commerciali poste in condomini.


    L’ambito applicativo: il bonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti (case unifamiliari) e sulle singole unità immobiliari tipo case bifamiliari (fino ad un massimo di due e purché la proprie sia di due diversi soggetti). Facciamo presente che gli interventi sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9 sono esclusi dal bonus 110%.

    Il periodo di sostenimento delle spese agevolabili: l’agevolazione del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute nel periodo dallo 01.07.2020 – 31.12.2022. Pertanto dal primo luglio 2020 è possibile eseguire i bonifici “parlanti” per pagare gli interventi sugli edifici che producono una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta.

    Il periodo nel quale si deve dividere l’importo della detrazione fiscale: La detrazione fiscale del 110% deve essere spalmata in cinque anni (se trattasi della detrazione del 110%/bonus sima, altrimenti in 10 anni (per gli interventi collegati rientranti nelle ristrutturazioni edilizi o nel risanamento energetico, salvo conferma della diversa interpretazione a riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate). In ogni caso non è consentito di chiedere il rimborso del credito spettante e/o di riportarlo e dunque bisogna avere imposte sufficienti per fare valere le detrazioni fiscali.

    Per questo motivo i soggetti che applicheranno tale agevolazione fiscale dovranno calcolare bene se avranno capienza ai fini della detrazione in proprio, altrimenti dovranno applicare o lo sconto in fattura o la cessione del credito. Infatti, i contribuenti possono optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, per uno sconto dai fornitori dei beni e servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L’opzione riguarda le spese sostenute dal 2020 a 2022 per gli interventi ai quali si applica la detrazione maggiorata del 110%, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risanamento energetico o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

    Si annota comunque che l’impresa che esegue l’intervento (impresa fornitrice/artigiana) non può essere obbligata ad applicare lo sconto in fattura, ma l’impresa è libera di accettare e di trattare sull’importo. Lo sconto in fattura è in sostanza la modalità tecnica con cui l’impresa acquisisce il beneficio fiscale del cliente (tecnicamente la detrazione assume in capo all’impresa la forma di credito d’imposta), permettendo a questi di realizzare l’intervento sul fabbricato anche nei casi di incapienza. Pertanto è doveroso di chiarire con l’impresa esecutrice, prima di attribuire alla medesima l’incarico, se si intende effettuare lo sconto in fattura e se questa è disposta ad accettare tale modalità applicativa del bonus 110%.

    Chi intende di trasformare il bonus fiscale in uno sconto in fattura e/o cedere il medesimo, deve eseguirlo mediante l’inserimento dei dati/documenti necessari all’uopo nella piattaforma online messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni a riguardo si trovano in internet sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/pi attaforma-cessione-crediti-detrristredil36-imprese

    Gli interventi “trainanti” e l’effetto dei medesimi: bisogna tener presente che sono stati introdotti i seguenti interventi “trainanti” dell’agevolazione 110%:
    La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Solo se congiuntamente ad almeno uno di questi tre interventi “trainanti” verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80- 85% per il risparmio energetico o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110% dall’IRPEF (o dall’IRES). Così per esempio anche il cambio di porte e finestre può essere trainato al 110%, se trattasi di parti comuni!

    Invece, per tutti gli interventi antisismici, cosiddetti speciali, oggi agevolati al 50-65-70-75- 80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale di detrazione è elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto almeno uno di tre interventi “trainanti”.

    Infine, la detrazione del 110% spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del bonus 110%: i tre interventi “trainanti” o quelli per il sisma- bonus (che in questo caso, quindi, diventa “trainante” per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo).

    I casi in cui l’edificio, oggetto dell’intervento, deve migliorare di almeno due classi energetiche:
    La detrazione del 110% prevista per gli interventi per l’ecobonus (comprensivi dei tre nuovi interventi “trainanti”) è condizionata al fatto che l’edificio, oggetto dell’intervento, deve migliorare di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, deve conseguire la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazione energetica) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Per questo motivo è necessario di essere assistito sin dall’inizio anche da un esperto abilitato al rilascio della certificazione energetica e dell’invio della relativa documentazione all’ENEA. Ed è anche questo uno dei motivi per i quali sarà difficile di ottenere nei condomini la detrazione del 110% solo su singole unità abitative.

    La modalità di pagamento delle fatture: per pagare gli interventi si deve richiedere sempre l’emissione della fattura. Queste devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale “parlante” (annotando in analogia gli elementi già richiesti per i bonifici della ristrutturazione 50% che in banca vengono chiamate o “modalità legge 449” o “modalità art. 16-bis TUIR”). La fattura va ovviamente conservata insieme al “bonifico parlante”.

    Ulteriori informazioni si trovano anche in internet nel seguenti link
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus11 0.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

    In generale bisogna concludere che la detrazione del 110% rappresenta sicuramente una buona opportunità per i proprietari di case familiari e/o comproprietari di condomini; ma l’intervento è complesso e richiede per questo una adeguata pianificazione tecnica/fiscale/finanziaria/organizzativa e un preventivo calcolo di convenienza che tenga conto di tutte le spese per gli adempimenti da effettuare.

  5. Covid 19 – adempimento contratto locazione?

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    Con specifico riferimento ai contratti di locazione per immobili, occorre evidenziare che in base alla normativa attuale, i canoni di locazioni non sono sospesi. Il decreto “Cura Italia” ha tuttavia previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone per il mese di marzo 2020 perle locazioni relative alla categoria catastale C/1 e connesse all’esercizio dell’attività economica. In tale ottica, si dovrebbe puntare su una soluzione amichevole con il locatore affinché venga superata l’attuale situazione di emergenza. A questo proposito, potrebbe essere proposta, ad esempio, una riduzione del canone ovvero una sospensione temporanea del pagamento in combinazione con un piano rateale per il rientro. In extremis si potrebbe pure considerare il recesso per gravi motivi ai sensi dell’art. 27 legge n. 392/1978. In questo caso, però, deve essere rispettato un periodo di preavviso lungo 6 mesi, durante il quale i canoni sono comunque dovuti, motivo per cui questa opzione non è molto attraente dal punto di vista economico.

  6. Condominio bonus facciate 90%: tutti i lavori possibili

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    Con la circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate ha definito il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati secondo il piano regolatore nelle zone urbanistiche “A” e “B” o assimilate dalla normativa regionale o comunale.
    Ecco il glossario:

    Balconi:
    Confermato il bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo dei balconi posti sulla facciata esterna.
    In assenza dei requisiti per il bonus facciate (es. per edifici in zona “C” o per balconi su facciata interna non visibile dalla strada), c’è la detrazione standard del 50%.

    Cancelli e portoni:
    Non hanno il bonus facciate, ma possono generalmente beneficiare della detrazione standard del 50%.

    Cornicioni:
    Ammesso il bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
    Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50%.

    Facciata:
    Sono agevolati con il bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna. Il tutto, però, a due condizioni:

    • deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico.
    • se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.

    In alternativa al bonus facciate (es. facciate confinanti con cortili o cavedi), se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento termico, si può avere l’ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

    In assenza dei requisiti per il bonus facciate: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

    Finestre:
    Non sono premiate dal bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. In caso di riparazione o sostituzionesenza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.

    In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010. Anche in quest’ipotesi, per l’ecobonus è possibile a determinate condizioni la cessione del credito per interventi su parti comuni

    Grondaie:
    Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
    Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.

    Impianti:
    La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su altre parti impiantische, invece, spetta la detrazione standard del 50 per cento.

    Lastrico solare:
    Le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, non sono parte della facciata esterna. Per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).

    Muro di cinta:
    Gli interventi sul muro di cinta o su eventuali recinzioni dell’edificio non possono avere il bonus facciate, perché la recinzione non costituisce parte dell’involucro del fabbricato. Questi interventi possono avere il 50% edilizio standard (grate e cancellate potrebbero essere agevolate in quanto opere anti-intrusione).

    Ornamenti e fregi:
    Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi – compresa la semplice pulitura o tinteggiatura – dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne. In alternativa, spetta la detrazione del 50% sui lavori edilizi standard.

    Parapetti e pluviali:
    Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
    Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.

    Ponteggio:
    Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, anche se pagate a un’impresa diversa da quella che esegue i lavori, sono comprese nella detrazione del 90%

    Progettazione:
    Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).

    Tende e schermature solari:
    Tende e schermature solari non beneficiano del bonus facciate, ma di una particolare tipologia di ecobonus al 50%, che agevola però l’installazione (non la semplice manutenzione) dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006. Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile a determinate condizioni la cessione del credito per interventi su parti comuni.

    Tetto:
    Le coperture non sono parte della facciata esterna. Come accade per i lastrici solari, per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).

  7. Contratti di locazione agevolati 3+2 anni: nuovo accordo territoriale dal 01/02/2020

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    La finanziaria 2020 ha portato “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. L’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che i) siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; ii) siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 ed art. 8 della L. 431/98. Per poter applicare p.e. nel Comune di Merano, Lagundo e Lana l’aliquota ridotta della cedolare secca dal 01/02/2020 è necessario allegare al contratto di locazione una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni, rilasciato dal Centro Casa o dall’APE (associazione della proprietà edilizia).

  8. Abitazioni convenzionate ex art. 79 legge urbanistica provinciale

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    Ai sensi dell’art. 79, comma 1 della legge provinciale dd. 11 agosto 1997, n. 131 (legge urbanistica provinciale) abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l’abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione.
    Art. 79, comma 9 prevede: In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.

  9. La proroga del contratto di locazione a canone concordato è biennale

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    La proroga del contratto di locazione a canone concordato è biennale. Ad affermarlo l’articolo 19 bis del decreto crescita (Dl n. 34/2019, inserito dalla legge di conversione 58/2019).

    Secondo quanto previsto dalla legge 431/2019 (articolo 2, comma 3), è possibile la stipula del contratto a canone concordato, che prevede la fattispecie “3+2”. Un contratto di questo tipo consente alle parti di stabilire l’entità del canone entro specifici termini, che prevedono un massimo e un minimo.

    Tale tipologia di contratto prevede dei vantaggi fiscali. Per il canone concordato, in regime di cedolare secca, l’aliquota è al 10% invece che al 21%; ai fini Imu e Tasi, poi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.

    Così è stato stabilito dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”), si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

  10. Contratti di locazione di beni immobili abitativi e cedolare secca

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    a) contratto d’affitto (4+4 anni):
    Il calcolo avviene in base al canone d’affitto pattuito in contratto oltre l’aumento Istat-Astat. L’imponibile é il 95% del canone di locazione.
    Per gli immobili sottoposti ai vincoli delle belle arti l’imponibile scende al 65% (fino al 2012 di fatto non era dovuto nulla).

    b) contratto d’affitto 4+4 anni o 3+2 anni in base agli accordi territoriali nei comuni senza emergenza abitativa con opzione cedolare secca:
    la tassazione avviene al 21% del canone di locazione. Altri vantaggi: le marche da bollo e l’imposta di registro non sono dovute. Svantaggio: l’adeguamento del canone di locazione in base alle variazioni Istat – Astat non é permesso. Puó essere un vantaggio per coloro che hanno un redditto basso e che possono detrarre determinate spese (fatture mediche alte, detrazioni fiscali per ristrutturazioni 50%, 55%, 65%, contributi Inps, …).

    c) contratto d’affitto in base agli accordi territoriali (3+2 anni):
    Questo tipo di contratto potrá essere utilizzato per beni immobili abitativi e relative pertinenze. La cedolare secca al 10% potrá essere applicata solamente nei comuni con emergenza abitativa (in Alto Adige sono i comuni di Bolzano, Merano, Laives, Appiano, Lana, Lagundo). I vantaggi e gli svantaggi sono quelli di cui alla lett b).

    La misura dell’acconto della cedolare secca è fissata al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.