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Superbonus 110%

La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), apportando delle modifiche, in particolare anche per quanto riguarda la detrazione fiscale riguardante il superbonus edilizio del 110%.

Facciamo presente che trattasi di un’agevolazione complessa, che in linea generale necessita dell’intervento di più soggetti/esperti/professionisti che si devono coordinare tra di loro, in particolare:

  • il progettista/tecnico (architetto, ingegniere, geometra, ecc.) che pianifica l’intervento;
  • l’impresa che esegue l’intervento (e tramite il proprio tecnico interno si coordina con i tecnici esterni);
  • i tecnici abilitati (sempre ingegnieri, architetti, ecc.) che rilasciano l’asseverazione tecnica (attestano il rispetto dei requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati);
  • l’esperto energetico che esegue l’invio delle comunicazioni all’ENEA e/o il rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
  • l’esperto “contabile” che attribuisce il visto di conformità (in caso di cessione del credito d’imposta o in caso di sconto in fattura).


Una fase preliminare di studio/coordinamento tra gli esperti di cui prima sarà decisiva ai fini della professionale esecuzione dell’intervento e per valutare fattibilità e convenienza economica.

Qualora trattasi di condomini bisognerà convocare l’assemblea condominiale, illustrare ivi i diversi aspetti tecnici/fiscali/finanziari dell’intervento sulle parti comuni dell’edificio e richiederne l’approvazione (mediante un apposito decreto in fase di pubblicazione verrà probabilmente previsto che basterà la maggioranza semplice dei presenti qualora sia presente un numero di condomini che rappresenti almeno un terzo dei millesimi dell’edificio); già in tale delibera dovrebbe essere specificato l’intervento da effettuare, la relativa agevolazione fiscale da applicare, la modalità di applicazione dell’agevolazione fiscale (compensazione/cessione/sconto in fattura), gli aspetti finanziari dell’intervento.

Inoltre l’assemblea condominiale dovrà attribuire in tale sede l’incarico alla squadra dei professionisti che dovranno seguire l’intervento, nonché all’impresa/e esecutrice/i dell’intervento. A riguardo si stanno attivando apposite agenzie che riescono a seguire i condomini a 360 gradi in tutti gli ambiti dell’agevolazione 110%.

Proprio per la complessità dell’intervento/relativi adempimenti è auspicabile che alcune imprese si specializzeranno ai fini di poter fornire al soggetto che esegue l’intervento il tutto con una procedura “chiavi in mano”.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo (al
  • massimo su due unità immobiliari, fermo restando la possibilità di fruire della
  • detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le
  • stesse finalità dei predetti istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione
  • sociale);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori effettuati sugli
  • immobili adibiti a spogliatoio.


Alla detrazione del 110% possono accedere le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari). I soggetti IRES e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale, possono accedere al bonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici e/o nel caso di unità anche commerciali poste in condomini.


L’ambito applicativo: il bonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti (case unifamiliari) e sulle singole unità immobiliari tipo case bifamiliari (fino ad un massimo di due e purché la proprie sia di due diversi soggetti). Facciamo presente che gli interventi sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9 sono esclusi dal bonus 110%.

Il periodo di sostenimento delle spese agevolabili: l’agevolazione del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute nel periodo dallo 01.07.2020 – 31.12.2022. Pertanto dal primo luglio 2020 è possibile eseguire i bonifici “parlanti” per pagare gli interventi sugli edifici che producono una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta.

Il periodo nel quale si deve dividere l’importo della detrazione fiscale: La detrazione fiscale del 110% deve essere spalmata in cinque anni (se trattasi della detrazione del 110%/bonus sima, altrimenti in 10 anni (per gli interventi collegati rientranti nelle ristrutturazioni edilizi o nel risanamento energetico, salvo conferma della diversa interpretazione a riguardo da parte dell’Agenzia delle Entrate). In ogni caso non è consentito di chiedere il rimborso del credito spettante e/o di riportarlo e dunque bisogna avere imposte sufficienti per fare valere le detrazioni fiscali.

Per questo motivo i soggetti che applicheranno tale agevolazione fiscale dovranno calcolare bene se avranno capienza ai fini della detrazione in proprio, altrimenti dovranno applicare o lo sconto in fattura o la cessione del credito. Infatti, i contribuenti possono optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, per uno sconto dai fornitori dei beni e servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. L’opzione riguarda le spese sostenute dal 2020 a 2022 per gli interventi ai quali si applica la detrazione maggiorata del 110%, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risanamento energetico o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Si annota comunque che l’impresa che esegue l’intervento (impresa fornitrice/artigiana) non può essere obbligata ad applicare lo sconto in fattura, ma l’impresa è libera di accettare e di trattare sull’importo. Lo sconto in fattura è in sostanza la modalità tecnica con cui l’impresa acquisisce il beneficio fiscale del cliente (tecnicamente la detrazione assume in capo all’impresa la forma di credito d’imposta), permettendo a questi di realizzare l’intervento sul fabbricato anche nei casi di incapienza. Pertanto è doveroso di chiarire con l’impresa esecutrice, prima di attribuire alla medesima l’incarico, se si intende effettuare lo sconto in fattura e se questa è disposta ad accettare tale modalità applicativa del bonus 110%.

Chi intende di trasformare il bonus fiscale in uno sconto in fattura e/o cedere il medesimo, deve eseguirlo mediante l’inserimento dei dati/documenti necessari all’uopo nella piattaforma online messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni a riguardo si trovano in internet sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/pi attaforma-cessione-crediti-detrristredil36-imprese

Gli interventi “trainanti” e l’effetto dei medesimi: bisogna tener presente che sono stati introdotti i seguenti interventi “trainanti” dell’agevolazione 110%:
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Solo se congiuntamente ad almeno uno di questi tre interventi “trainanti” verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80- 85% per il risparmio energetico o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110% dall’IRPEF (o dall’IRES). Così per esempio anche il cambio di porte e finestre può essere trainato al 110%, se trattasi di parti comuni!

Invece, per tutti gli interventi antisismici, cosiddetti speciali, oggi agevolati al 50-65-70-75- 80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale di detrazione è elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto almeno uno di tre interventi “trainanti”.

Infine, la detrazione del 110% spetta anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del bonus 110%: i tre interventi “trainanti” o quelli per il sisma- bonus (che in questo caso, quindi, diventa “trainante” per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo).

I casi in cui l’edificio, oggetto dell’intervento, deve migliorare di almeno due classi energetiche:
La detrazione del 110% prevista per gli interventi per l’ecobonus (comprensivi dei tre nuovi interventi “trainanti”) è condizionata al fatto che l’edificio, oggetto dell’intervento, deve migliorare di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, deve conseguire la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazione energetica) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Per questo motivo è necessario di essere assistito sin dall’inizio anche da un esperto abilitato al rilascio della certificazione energetica e dell’invio della relativa documentazione all’ENEA. Ed è anche questo uno dei motivi per i quali sarà difficile di ottenere nei condomini la detrazione del 110% solo su singole unità abitative.

La modalità di pagamento delle fatture: per pagare gli interventi si deve richiedere sempre l’emissione della fattura. Queste devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale “parlante” (annotando in analogia gli elementi già richiesti per i bonifici della ristrutturazione 50% che in banca vengono chiamate o “modalità legge 449” o “modalità art. 16-bis TUIR”). La fattura va ovviamente conservata insieme al “bonifico parlante”.

Ulteriori informazioni si trovano anche in internet nel seguenti link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus11 0.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

In generale bisogna concludere che la detrazione del 110% rappresenta sicuramente una buona opportunità per i proprietari di case familiari e/o comproprietari di condomini; ma l’intervento è complesso e richiede per questo una adeguata pianificazione tecnica/fiscale/finanziaria/organizzativa e un preventivo calcolo di convenienza che tenga conto di tutte le spese per gli adempimenti da effettuare.