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Contratti di locazione agevolati 3+2 anni: nuovo accordo territoriale dal 01/02/2020

La finanziaria 2020 ha portato “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. L’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che i) siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; ii) siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 ed art. 8 della L. 431/98. Per poter applicare p.e. nel Comune di Merano, Lagundo e Lana l’aliquota ridotta della cedolare secca dal 01/02/2020 è necessario allegare al contratto di locazione una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni, rilasciato dal Centro Casa o dall’APE (associazione della proprietà edilizia).