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Category Archive: News-IT

  1. detrazione IRPEF

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    La Legge di Bilancio 2025 prevede detrazioni fiscali per lavori di manutenzione, ristrutturazione e recupero, nonché per misure di riqualificazione energetica negli edifici. La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale mentre in tutti gli altri casi è pari al 36%. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31.12.2025. Si prevede che queste percentuali rimarranno invariate anche per l’anno 2026.

  2. valutazione rischio impianto idrico

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    Il Decreto n. 18/2023 sottolinea che gestore della distribuzione idrica interna è l’amministratore di condominio, responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua, cioè il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto.

    L’amministratore deve effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie (individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D).

    Inoltre è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

    L’articolo 23 del Decreto prevede delle sanzioni amministrative a carico dell’amministratore.

    Se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell’allegato I, parti A e B è prevista una sanzione a carico dell’amministratore da euro 5.000 a euro 30.000.

    L’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.

  3. Verande

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    Il DPP 18.03.2025 n. 6 prevede all’art. 22 che ogni ccondomino possa richiedere permesso per una veranda al comune competente. Devono essere soddisfatti alcuni requisiti:

    1) l’edificio esisteva già prima del 4.9.2007;

    2) non viene superata la superficie massima dell’8% della superficie lorda dell’appartamento;

    3) vengono rispettati i valori energetici;

    4) vengono rispettate le distanze dai confini.

    Non è richiesta cubatura supplettiva, né il consenso degli altri comproprietari.

  4. cedolare secca conduttore impresa

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    Con la sentenza 7/5/24 n. 12395, la Suprema Corte ha stabilito che il regime sostitutivo di tassazione dei canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo (c.d. cedolare secca) resta applicabile anche quando l’inquilino sia una società o un’impresa, non essendo tale facoltà impedita dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23 del 2011.

    Nel caso esaminato, un privato aveva locato ad una compagnia aerea un’abitazione destinata ad ospitare il legale rappresentante della stessa conduttrice. 

    Questo il principio di diritto affermato dalla Corte in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente: “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.

  5. agevolazioni ed incentivi nell’edilizia in Alto Adige

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    Il contributo provinciale viene concesso in misura compresa tra il 40% e l’80% dei costi ammissibili, definiti nella delibera della Giunta provinciale (n. 1143 del 19/12/2023). È verosimile che il contributo provinciale venga concesso anche nel 2025 (lo sapremo fine dicembre 2024). L’entità del contributo dipende dalla misura in questione, dal tipo di edificio e dalla qualità energetica dell’edificio  (classe casaclima).

    Risanamento energetico di edifici o di singole unità immobiliari
    Prerequisito: concessione edilizia rilasciata prima del 12.01.2005 + riscaldato

    Importo contributo: 80% per condomini (almeno 5 unità immobiliari riscaldate e almeno 5 proprietari) con certificazione CasaClima B o superiore o CasaClima R, 50% per condomini con Certificazione minimo CasaClima C e per edifici soggetti a tuela sotrico-artistica o tutela degli insiemi (per entrambi: almeno 5 unità immobiliari riscaldate e almeno 5 proprietari), 40% per edifici con Certificazione CasaClima C e per edifici soggetti a tutela storico-artistica o tutela degli insiemi.


    Misure ammissibili: coibentazione di muri esterni, tetti, solaio sottotetti e primi solai (controterra e sopra il piano interrato), terrazze, porticati, balconi, inverdimento di tetti e sovraccosti per facciate ventilate, impianti di ventilazione con recupero di calore, bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianti fotovoltaici con o senza batterie di accumulo per condomini (copertura energia elettrica condominiale) e le spese tecniche per il risanamento energetico e l’esecuzione del test di tenuta all’aria.

    Bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamenti
    Prerequisito: concessione edilizia rilasciata prima del 01.01.2013

    Importo contributo: 40% dei costi ammissibili

    Misure ammissibili: costi per il bilanciamento idraulico inclusa la protocollazione, nuova installazione di regolatori e valvole per il bilanciamento idraulico, sostituzione di pompe di circolazione e costi per la progettazione e direzione dei lavori.
     

    Sostituzione di caldaie a gasolio e a gas nei condomini
    Prerequisito: edificio con almeno cinque unità immobiliari riscaldate e almeno cinque proprietarie caldaia centralizzata costruita prima del 2009

    Importo contributo: 40% dei costi ammissibili

    Misure ammissibili: allacciamento ad un impianto di teleriscaldamento, installazione di pompe di calore, installazione di impianti di riscaldamento a biomassa con caricamento automatico (solo in caso di sostituzione di caldaie a gasolio) e costi per la progettazione e direzione dei lavori.
     

    Installazione di un impianto solare termico
    Importo contributo: 40% dei costi ammissibili

    Installazione di pompe di calore elettriche con impianti fotovoltaici
    Requisito dopo il completamento della misura: minimo CasaClima C o R

    Importo contributo: 40% dei costi ammissibili

    Misure ammissibili: pompa di calore; impianti di riscaldamento ibridi con pompa di calore, iImpianto di prelievo del calore geotermico, impianto di prelievo del calore da compostaggio, impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e costi di progettazione, direzione dei lavori e certificazione dell’edificio.

    Fino all’40 % delle spese documentate (IVA esclusa):

    realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici non allancciati alla rete elettrica 

    L’impianto deve alimentare consumatori di energia elettrica per i quali non è possibile realizzare una connessione alla rete elettrica ad un costo inferiore rispetto all’installazione di un impianto.

    Le domande devono essere presentate prima dell’inizio dei lavori e tra il 1 gennaio e il 31 maggio utilizzando gli appositi moduli.

    Attenzione: le zone servite da centrali di teleriscaldamento sono escluse dai contributi per l’installazione di impianti per la generazione di calore e di impianti solari.

  6. legge di bilancio 2025 (superbonus 65%, detrazione 50%/36%)

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    Il DDL Bilancio 2025 è arrivato alla Camera, e consta di 144 articoli che ovviamente il Parlamento potrà perfezionare con la presentazione di specifici emendamenti per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

    A una prima ‘lettura’ del testo, per specifico interesse dei professionisti tecnici e del comparto costruzione, segnaliamo l’articolo 8, dedicato alle detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione energetica degli edifici, vale a dire l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni.

    Ecobonus: nel 2025 al 50% solo per le prime case

    La prima detrazione ad essere ‘ritoccata’ è l’Ecobonus per la ristrutturazione energetica degli edifici, in scadenza al 31 dicembre 2024: la Manovra lo ripropone ma in versione ‘light’, considerando che per molti interventi, prima, era al 65%.

    La detrazione ex art.14 del DL 63/2013 spetta per le spese documentate e nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. 

    L‘ Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica sulla prima casa é al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027, sulla seconda casa é al 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

    Bonus Ristrutturazioni: 50% nel 2025 per le prime case, poi decalage

    Come anticipato, la manovra concede qualcosa in più alle prime case, riportando per l’anno 2025 (detrazione sulle spese sostenute) l’aliquota del Bonus Ristrutturazioni al 50% con massimale di 96 mila euro, quindi di fatto come è attualmente.

    Ma attenzione: la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le abitazioni principali.

    Superbonus condomini: occhio alla data limite del 15 ottobre

    Sappiamo già che ciò che resta del Superbonus è la detrazione al 65%, nel 2025 per i lavori su condomini, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari effettuati da persone fisiche o su edifici di enti del terzo settore, come le ONLUS.

    La Manovra restringe il campo: la detrazione spetterà infatti solamente per gli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti:

    a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

    b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

    c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Ergo: se verrà confermata, gli interventi iniziati dopo il 15 ottobre 2024 non potranno beneficiare del Superbonus al 65%.

  7. Aumento della “cedolare secca” dal 21% al 26%

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    Dall’01/01/2024 la cedolare secca sugli affitti brevi aumenta dal 21% al 26% a partire dal secondo alloggio affittato con gli affitti brevi turistici

  8. Dal 1.3.2024 aumento ritenuta spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica

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    Informiamo che dall’01/03/2024 aumenta la ritenuta sui bonifici finalizzate al pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica dall’8% all’11%. Questo aumento comporta una novità per le imprese esecutrici di tali lavori, in quanto queste imprese si vedranno accreditare meno liquidità a fronte alle loro fatture emesse (l’importo della ritenuta subita si porteranno nella loro dichiarazione dei redditi ove ne usufruiranno del relativo importo).

  9. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

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    Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al 01/01/2024 da parte di persone fisiche non in regime d’impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all’attività d’impresa) dietro pagamento, entro il 30/06/2024, di un’imposta sostitutiva nella misura del 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per le partecipazioni, l’opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 61,5% del loro valore normale. Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece fatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote del contribuente (tassazione separata).

  10. L’aggiornamento dei dati catastali in seguito ad interventi 110%

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    Facciamo presente che a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, Decreto Ministeriale n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto. Nei casi in cui tale “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” non risulti presentata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un’apposita documentazione