Commenti disabilitati su cedolare secca conduttore impresa
Con la sentenza 7/5/24 n. 12395, la Suprema Corte ha stabilito che il regime sostitutivo di tassazione dei canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo (c.d. cedolare secca) resta applicabile anche quando l’inquilino sia una società o un’impresa, non essendo tale facoltà impedita dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23 del 2011.
Nel caso esaminato, un privato aveva locato ad una compagnia aerea un’abitazione destinata ad ospitare il legale rappresentante della stessa conduttrice.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente: “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
Commenti disabilitati su agevolazioni ed incentivi nell’edilizia in Alto Adige
Il contributo provinciale viene concesso in misura compresa tra il 40% e l’80% dei costi ammissibili, definiti nella delibera della Giunta provinciale (n. 1143 del 19/12/2023). È verosimile che il contributo provinciale venga concesso anche nel 2025 (lo sapremo fine dicembre 2024). L’entità del contributo dipende dalla misura in questione, dal tipo di edificio e dalla qualità energetica dell’edificio (classe casaclima).
Risanamento energetico di edifici o di singole unità immobiliari Prerequisito: concessione edilizia rilasciata prima del 12.01.2005 + riscaldato
Importo contributo: 80% per condomini (almeno 5 unità immobiliari riscaldate e almeno 5 proprietari) con certificazione CasaClima B o superiore o CasaClima R, 50% per condomini con Certificazione minimo CasaClima C e per edifici soggetti a tuela sotrico-artistica o tutela degli insiemi (per entrambi: almeno 5 unità immobiliari riscaldate e almeno 5 proprietari), 40% per edifici con Certificazione CasaClima C e per edifici soggetti a tutela storico-artistica o tutela degli insiemi.
Misure ammissibili: coibentazione di muri esterni, tetti, solaio sottotetti e primi solai (controterra e sopra il piano interrato), terrazze, porticati, balconi, inverdimento di tetti e sovraccosti per facciate ventilate, impianti di ventilazione con recupero di calore, bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento, impianti fotovoltaici con o senza batterie di accumulo per condomini (copertura energia elettrica condominiale) e le spese tecniche per il risanamento energetico e l’esecuzione del test di tenuta all’aria.
Bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamenti Prerequisito: concessione edilizia rilasciata prima del 01.01.2013
Importo contributo: 40% dei costi ammissibili
Misure ammissibili: costi per il bilanciamento idraulico inclusa la protocollazione, nuova installazione di regolatori e valvole per il bilanciamento idraulico, sostituzione di pompe di circolazione e costi per la progettazione e direzione dei lavori.
Sostituzione di caldaie a gasolio e a gas nei condomini Prerequisito: edificio con almeno cinque unità immobiliari riscaldate e almeno cinque proprietarie caldaia centralizzata costruita prima del 2009
Importo contributo: 40% dei costi ammissibili
Misure ammissibili: allacciamento ad un impianto di teleriscaldamento, installazione di pompe di calore, installazione di impianti di riscaldamento a biomassa con caricamento automatico (solo in caso di sostituzione di caldaie a gasolio) e costi per la progettazione e direzione dei lavori.
Installazione di un impianto solare termico Importo contributo: 40% dei costi ammissibili
Installazione di pompe di calore elettriche con impianti fotovoltaici Requisito dopo il completamento della misura: minimo CasaClima C o R
Importo contributo: 40% dei costi ammissibili
Misure ammissibili: pompa di calore; impianti di riscaldamento ibridi con pompa di calore, iImpianto di prelievo del calore geotermico, impianto di prelievo del calore da compostaggio, impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e costi di progettazione, direzione dei lavori e certificazione dell’edificio.
Fino all’40 % delle spese documentate (IVA esclusa):
realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici non allancciati alla rete elettrica
L’impianto deve alimentare consumatori di energia elettrica per i quali non è possibile realizzare una connessione alla rete elettrica ad un costo inferiore rispetto all’installazione di un impianto.
Le domande devono essere presentate prima dell’inizio dei lavori e tra il 1 gennaio e il 31 maggio utilizzando gli appositi moduli.
Attenzione: le zone servite da centrali di teleriscaldamento sono escluse dai contributi per l’installazione di impianti per la generazione di calore e di impianti solari.
Commenti disabilitati su legge di bilancio 2025 (superbonus 65%, detrazione 50%/36%)
Il DDL Bilancio 2025 è arrivato alla Camera, e consta di 144 articoli che ovviamente il Parlamento potrà perfezionare con la presentazione di specifici emendamenti per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
A una prima ‘lettura’ del testo, per specifico interesse dei professionisti tecnici e del comparto costruzione, segnaliamo l’articolo 8, dedicato alle detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione energetica degli edifici, vale a dire l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni.
Ecobonus: nel 2025 al 50% solo per le prime case
La prima detrazione ad essere ‘ritoccata’ è l’Ecobonus per la ristrutturazione energetica degli edifici, in scadenza al 31 dicembre 2024: la Manovra lo ripropone ma in versione ‘light’, considerando che per molti interventi, prima, era al 65%.
La detrazione ex art.14 del DL 63/2013 spetta per le spese documentate e nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
L‘ Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica sulla prima casa é al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027, sulla seconda casa é al 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Bonus Ristrutturazioni: 50% nel 2025 per le prime case, poi decalage
Come anticipato, la manovra concede qualcosa in più alle prime case, riportando per l’anno 2025 (detrazione sulle spese sostenute) l’aliquota del Bonus Ristrutturazioni al 50% con massimale di 96 mila euro, quindi di fatto come è attualmente.
Ma attenzione: la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le abitazioni principali.
Superbonus condomini: occhio alla data limite del 15 ottobre
Sappiamo già che ciò che resta del Superbonus è la detrazione al 65%, nel 2025 per i lavori su condomini, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari effettuati da persone fisiche o su edifici di enti del terzo settore, come le ONLUS.
La Manovra restringe il campo: la detrazione spetterà infatti solamente per gli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Ergo: se verrà confermata, gli interventi iniziati dopo il 15 ottobre 2024 non potranno beneficiare del Superbonus al 65%.
Commenti disabilitati su Dal 1.3.2024 aumento ritenuta spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica
Informiamo che dall’01/03/2024 aumenta la ritenuta sui bonifici finalizzate al pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica dall’8% all’11%. Questo aumento comporta una novità per le imprese esecutrici di tali lavori, in quanto queste imprese si vedranno accreditare meno liquidità a fronte alle loro fatture emesse (l’importo della ritenuta subita si porteranno nella loro dichiarazione dei redditi ove ne usufruiranno del relativo importo).
Commenti disabilitati su Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni
Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al 01/01/2024 da parte di persone fisiche non in regime d’impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all’attività d’impresa) dietro pagamento, entro il 30/06/2024, di un’imposta sostitutiva nella misura del 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per le partecipazioni, l’opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 61,5% del loro valore normale. Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece fatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote del contribuente (tassazione separata).
Commenti disabilitati su L’aggiornamento dei dati catastali in seguito ad interventi 110%
Facciamo presente che a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, Decreto Ministeriale n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto. Nei casi in cui tale “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” non risulti presentata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un’apposita documentazione
Commenti disabilitati su A partire dal 2024 cambia la tassazione delle plusvalenze su immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico
Facciamo presente che la plusvalenza su un’immobile rappresenta – in linea generale – la differenza tra il prezzo di cessione del medesimo immobile e il valore d’acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi. In linea generale, una persona fisica (anche società semplice) che possedeva un’immobile da più di cinque anni, poteva cedere tale immobile senza di dover tassare l’eventuale plusvalenza da cessione.
Dal combinato disposto della nuova lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 67, DPR 917/86, e del comma 1 dell’art. 68, DPR 917/86, si evince che – dall’01/01/2024 – vale quanto segue (in particolar modo nel caso in cui si sia scelto in luogo della detrazione in Unico/730 delle spese agevolate, l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura da parte dei fornitori):
― Per immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico, la plusvalenza dev’essere calcolata come differenza tra prezzo di cessione e il valore
d’acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi (costi incrementativi calcolati senza considerare le spese superbonus e senza considerare le spese relative ad interventi di efficientamento energetico e/o sismico): questo vale nell’arco di tempo di cinque anni dalla fine lavori;
― Per immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico, la plusvalenza dev’essere calcolata come differenza tra prezzo di cessione e il valore
d’acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi (costi incrementativi calcolati senza considerare il 50% delle spese superbonus e senza considerare il 50% delle spese relative ad interventi di efficientamento energetico e/o sismico): questo vale nell’arco di tempo tra cinque anni e dieci anni dalla fine lavori.
Facciamo presente che è già stato chiarito che le regole di cui prima valgono anche nel caso in cui le spese siano stati pagate da un soggetto diverso dal proprietario (come dal locatario, dal comodatario, dal familiare convivente, ecc.), nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito a livello condominiale (con ripartizione millesimale delle spese sostenute sulle parti comuni) e anche nel caso che l’intervento abbia riguardato un immobile ricevuto in donazione (indifferentemente se la donazione aveva luogo prima o dopo la fine lavori, in tal caso ai fini del calcolo della plusvalenza come costo di acquisto/costruzione è da assumere pari a quello sostenuto dal donante).
Dalle prima menzionate regole sono esonerati i seguenti casi:
― La cessione a titolo oneroso di immobili su ci sono terminati gli interventi superbonus e/o interventi di efficientamento energetico e/o sismico da più di dieci anni;
― la provenienza successoria dell’immobile, ovvero l’aver adibito l’immobile ad abitazione principale del cedente (o dei familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (o, comunque, per la maggior parte del decennio anteriore alla cessione).
Solo nell’ipotesi in cui l’acquisto o la costruzione del fabbricato oggetto di cessione risalgano ad almeno cinque anni addietro, è possibile aggiornare il costo originariamente sostenuto in base all’indice Istat. L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza del 26% ex articolo 1, comma 496, legge 266/2005, dietro richiesta al notaio rogante, rimane sempre possibile.
Commenti disabilitati su Superbonus 110%: proroga 2023
Sbloccate le risorse per la proroga del Superbonus 110% fino alla fine del 2023. Il via libera è arrivato grazie all’ok del Consiglio dell’Unione europea al PNRR italiano e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”
Commenti disabilitati su Finanziaria 2021 novitá settore immobiliare
Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo, prorogati per tutto il 2021 con i “vecchi parametri”: Si fa presente che quest’agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L’agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importi, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro determinati limiti d’importo.
Il Superbonus del 110% con conseguente detrazione IRPEF in cinque quote annuali di pari importo, prorogato fino al 30.06.2022 (per le spese pagate 2022 l’utilizzo potrà avvenire in quattro rate annuali di pari importo).
Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, ´stato prorogato con i “vecchi parametri”: Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = Euro 96.000,00 dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 48.000,00 di imposte risparmiate).
L’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, é stato prorogato al 2021 con i “vecchi parametri”: Fino al 31.12.2021 = Euro 16.000,00 (tali spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF). Fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 8.000,00).
Bonus facciata 90%: La detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e senza alcuna soglia limitativa, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (gli edifici devono essere ubicati in zona A –centri storici –o in zona B –totalmente o parzialmente edificate con certi indici di densità edificatoria) è applicabile anche nel 2021. Si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (come per esempio la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2021 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2021, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% (invariata rispetto al 2020) per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi turistiche: Modificando l’art. 4, DL 50/2017, in tema di locazioni brevi turistiche (per contratto di locazione, breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e per uso turistico), viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro apparta-menti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque o più appartamenti alla locazione breve turistica da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Il contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione abitativi: È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore (anche per-sona fisica privata) di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande telematiche presentate; attenzione che analogamente a simili agevolazioni concesse in passato, la percentuale di effettiva spettanza di tale massimo di Euro 1.200;
è riconosciuto nel limite annuo di Euro 1.200,00 per singolo locatore.
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.