Finanziaria 2021 novitá settore immobiliare
Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo, prorogati per tutto il 2021 con i “vecchi parametri”:
Si fa presente che quest’agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L’agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importi, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro determinati limiti d’importo.
Il Superbonus del 110% con conseguente detrazione IRPEF in cinque quote annuali di pari importo, prorogato fino al 30.06.2022 (per le spese pagate 2022 l’utilizzo potrà avvenire in quattro rate annuali di pari importo).
Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, ´stato prorogato con i “vecchi parametri”:
Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = Euro 96.000,00
dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 48.000,00 di imposte risparmiate).
L’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, é stato prorogato al 2021 con i “vecchi parametri”:
Fino al 31.12.2021 = Euro 16.000,00 (tali spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF).
Fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 8.000,00).
Bonus facciata 90%:
La detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e senza alcuna soglia limitativa, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (gli edifici devono essere ubicati in zona A –centri storici –o in zona B –totalmente o parzialmente edificate con certi indici di densità edificatoria) è applicabile anche nel 2021. Si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (come per esempio la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni:
I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2021 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2021, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% (invariata rispetto al 2020) per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi turistiche:
Modificando l’art. 4, DL 50/2017, in tema di locazioni brevi turistiche (per contratto di locazione, breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e per uso turistico), viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro apparta-menti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque o più appartamenti alla locazione breve turistica da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Il contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione abitativi:
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore (anche per-sona fisica privata) di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande telematiche presentate; attenzione che analogamente a simili agevolazioni concesse in passato, la percentuale di effettiva spettanza di tale massimo di Euro 1.200;
- è riconosciuto nel limite annuo di Euro 1.200,00 per singolo locatore.
- Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.