Contratti di locazione di beni immobili abitativi e cedolare secca
a) contratto d’affitto (4+4 anni):
Il calcolo avviene in base al canone d’affitto pattuito in contratto oltre l’aumento Istat-Astat. L’imponibile é il 95% del canone di locazione.
Per gli immobili sottoposti ai vincoli delle belle arti l’imponibile scende al 65% (fino al 2012 di fatto non era dovuto nulla).
b) contratto d’affitto 4+4 anni o 3+2 anni in base agli accordi territoriali nei comuni senza emergenza abitativa con opzione cedolare secca:
la tassazione avviene al 21% del canone di locazione. Altri vantaggi: le marche da bollo e l’imposta di registro non sono dovute. Svantaggio: l’adeguamento del canone di locazione in base alle variazioni Istat – Astat non é permesso. Puó essere un vantaggio per coloro che hanno un redditto basso e che possono detrarre determinate spese (fatture mediche alte, detrazioni fiscali per ristrutturazioni 50%, 55%, 65%, contributi Inps, …).
c) contratto d’affitto in base agli accordi territoriali (3+2 anni):
Questo tipo di contratto potrá essere utilizzato per beni immobili abitativi e relative pertinenze. La cedolare secca al 10% potrá essere applicata solamente nei comuni con emergenza abitativa (in Alto Adige sono i comuni di Bolzano, Merano, Laives, Appiano, Lana, Lagundo). I vantaggi e gli svantaggi sono quelli di cui alla lett b).
La misura dell’acconto della cedolare secca è fissata al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.